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Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari – 7 febbraio 2008
G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, indica agli uffici giudiziari e ai
professionisti delegati alle operazioni di vendita la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle
ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di
quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in
corso.
Resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del
tribunale da chiunque vi abbia interesse (art. 570 c.p.c.).